Guida all'uso per il calcolatore di stima delle prestazioni a scadenza di un piano di investimento
> Parametri del soggetto
> La contribuzione
> Scelte a disposizione dell’aderente
> Parametri Generali di Calcolo
> Interpretazione dei risultati
                  - Dettagli contributivi ad oggi
                  - Rendita
                  - Evoluzione del montante
                  - Vantaggio fiscale
                  - Vantaggio fiscale TFR
Parametri del soggetto    ^

Data di nascita – La simulazione è limitata a soggetti che dispongano di reddito proprio da lavoro e di conseguenza, di età compresa tra i 16 – 65 anni. (In realtà la previdenza complementare è rivolta anche a soggetti di età inferiore oppure fiscalmente a carico. Per semplicità espositiva questi casi non sono stati considerati). In presenza di una antecedente analisi di previdenza pubblica, la data di nascita è ereditata automaticamente. Ovviamente ne è consentita la modifica, ma ciò presuppone la rottura del legame tra il primo ed il secondo passo dell’analisi.

Retribuzione annuale lorda - è il reddito da attività lavorativa che viene utilizzato sia dall’analisi fiscale, sia dal calcolo dell’importo dei contributi nei casi di impiego dell’accantonamento TFR e di contribuzione ad aliquote. La normativa solitamente opera sul reddito lordo a fini previdenziali: - per i lavoratori dipendenti è la retribuzione comprensiva anche della quota di contributi previdenziali a carico del lavoratore stesso - per i lavoratori autonomi è reddito lordo della dichiarazione dei redditi desumibile dal quadro RN del modello UNICO. Considerando che la previdenza complementare fa solitamente riferimento all’ampio orizzonte temporale, conviene sottolineare che il reddito degli anni a venire deve essere di anno in anno rivalutato sulla base del tasso reale di crescita definito nei parametri generali di calcolo. Come per i dati anagrafici, il collegamento con una precedente analisi di previdenza pubblica, consente in prima istanza di ereditare i dati.

Data inizio contribuzione al fondo – la data di iscrizione alla previdenza complementare, e quindi di inizio contribuzione, non può essere impostata nel passato (non sono simulabili partecipazioni in essere). Per concedere la prestazione pensionistica, la previdenza complementare richiede un minimo di 5 anni di partecipazione da tale data, eventualmente la data di pensione verrà adeguata per rispettare tale limite minimo.

Eta` di pensionamento - Le prestazioni di previdenza complementare si ottengono a decorrere dalla data di maturazione dei requisiti della pensione pubblica. In presenza di una analisi di primo pilastro (calcolatrice 1) il sistema eredita la decorrenza selezionata, che è sicuramente una data valida. Alternativamente e` possibile impostare autonomamente la decorrenza della pensione, in questo caso lo strumento non pone particolari vincoli vista l’ampia variabilità che la legge in vigore ha sul tema dell’età pensionistica, pertanto la responsabilità sulla plausibilità della scelta ricade sull’utente.

La contribuzione    ^


In funzione della tipologia dell’attività lavorativa verrà adattata la modalità di adesione al fondo e la normativa fiscale di riferimento. Nel specificare le aliquote contributive o l’importo nominale dei contributi conviene tenere presente le seguenti considerazioni:

I lavoratori dipendenti del settore privato (a tempo indeterminato e non) possono aderire a fondi di natura negoziale oppure a fondi aperti di tipo individuale, impiegando a fini previdenziali anche gli accantonamenti TFR e (nei casi previsti dalla contrattazione) usufruendo di apposita contribuzione aziendale aggiuntiva. La contribuzione soggettiva (a carico dell’aderente) può anche non esserci, ma solitamente gli accordi di categoria condizionano la componente a carico dell’azienda alla presenza di un contributo soggettivo di pari importo. In merito al TFR i soggetti che hanno iniziato l’attività lavorativa dopo il 28/04/1993, possono scegliere di non usare l’accantonamento TFR oppure di usarlo integralmente al 100%, senza soluzioni intermedie (l’aliquota dell’accantonamento TFR si applica al reddito imponibile previdenziale ed è pari al 6,91%). I restanti hanno un opportunità in più per l’uso parziale dell’accantonamento TFR, solitamente previsto in misura fissa dal regolamento del fondo.

Per il lavoratori dipendenti del settore pubblico invece, la presenza dei fondi pensione negoziale è meno frequente ed il TFR è riservato solo agli assunti post 2001 oppure a coloro (molto pochi) che hanno deliberatamente richiesto la trasformazione del TFS in TFR; conservano le medesime opportunità degli altri dipendenti nelle adesioni individuali.

Il mondo del lavoro autonomo (artigiani, autotrasportatori, amministratori di imprese individuali, commercianti, esercenti di attività di servizio, ecc.) e quello vasto del lavoro parasubordinato (amministratori di società di capitale, associati in partecipazione, collaboratori a progetto, professionisti senza cassa previdenziale, lavoratori occasionali, ecc.) ha una forma di adesione molto più semplice in assenza di TFR e contributi aziendali. In questi casi la contribuzione può essere sganciata dal reddito da lavoro (adeguata annualmente alla sola inflazione, oppure mantenuta costante al valore nominale) e il reddito di conseguenza concorre solamente nel determinare la redditività fiscale della deduzione dei contributi.

In ogni caso di contribuzione in misura percentuale il contributo annualmente incrementerà nella stessa misura del reddito. Il valore viene ereditato dall’eventuale step 1, ed in ogni caso è definibile con i parametri generali di calcolo. Nel caso di contribuzione non in percentuale, viene sempre fornita l’opportunità di definire esplicitamente l’adeguamento. È necessario sottolineare l’importanza dell’adeguamento della contribuzione, perché sul lungo orizzonte temporale l’effetto dell’inflazione è particolarmente pesante.

Scelte a disposizione dell’aderente     ^

Gli strumenti di previdenza complementare prevedono molteplici opzioni, sia per l’ impiego del risparmio con livelli diversi di rischio / rendimento finanziario, sia l’opportunità di scegliere diverse tipologie di rendita vitalizia in fase di erogazione delle prestazioni, con garanzie variabili a favore degli eventuali superstiti. Queste caratteristiche gestite dall’utente con i seguenti parametri:

Scegli il tuo profilo di rischio - Per considerare le modalità di investimento dei contributi si può impostare uno dei comparti disponibili, scegliendo tra diverse opzioni disponibili con diverse composizioni delle componenti azionaria ed obbligazionaria. In conformità con le indicazioni dell’organismo di vigilanza sui fondi pensione COVIP (schema di progetto esemplificativo) il valore atteso di rendimento al netto dell’inflazione per la componente azionaria è del 4% e per la componente obbligazionaria del 2% su base annua. Conviene assolutamente rammentare che: “…nel corso del rapporto di partecipazione la posizione individuale effettivamente maturata è soggetta a variazioni in conseguenza della variabilità dei rendimenti conseguiti nella gestione e che tale variabilità è tanto più elevata quanto maggiore è l’investimento azionario relativo al profilo di investimento dell’aderente.”

Tipo di rendita vitalizia in pensione -– La prestazione principale della previdenza complementare è la rendita pensionistica. Le basi tecniche impiegate nel calcolo per la conversione in rendita del montante maturato alla decorrenza della pensione, sono in conformità con le indicazioni del progetto esemplificativo, ed usano la tabella IPS55U indifferenziata per sesso, come riportato nelle avvertenze. Inoltre per le prestazioni pensionistiche viene data l’opportunità di scelta tra le 3 opzioni più diffuse di rendita vitalizia:
Immediata ossia che parte all’atto del pensionamento e non ha nessuna forma di contro-assicurazione quindi termina sempre e comunque al decesso dell’intestatario della stessa;
Certa per 5 o 10 anni quindi a prescindere dal decesso o meno dell’intestatario (in caso di premorienza le rendite restanti vanno agli eredi legittimi).

Reversibilita` a favore di una seconda persona - Nel calcolo si presume a favore del coniuge, per il quale va specificato la differenza di età in più o in meno rispetto all’età dell’aderente.

- Va inoltre precisato che la normativa vigente contempla anche l’opzione di restituzione in capitale di parte del montante al pensionamento (per tutti non superiore al limite del 50% del montante, estesa al 100% per i soggetti che maturano rendite di scarsa entità rispetto all’importo dell’assegno sociale, in pratica circa 3.500 €/anno a valori di oggi). Questa opzione non è contemplata nei risultati per semplicità espositiva e perché, nell’ottica di una corretta pianificazione previdenziale, la rendita dovrebbe rappresentare la finalità naturale del risparmio nei fondi pensione.


Parametri Generali di Calcolo     ^

I parametri generali del calcolo consentono la modifica di alcuni dei parametri di base del calcolo e l’abilitazione o meno delle opzioni di visualizzazione. Più precisamente:

Il valore dell’inflazione attesa annua incide direttamente su tutti i valori stimati dal calcolo. In particolare nelle stime relative al risparmio previdenziale, che implicano solitamente ampi archi temporali, l’effetto di questo parametro non è affatto trascurabile. Per avere una efficace lettura del reale potere d’acquisto delle stime di pensione attesa nel lungo orizzonte temporale è possibile abilitare la visualizzazione in Euro Correnti [Valore monetario nominale] / Euro Reali [Potere d’acquisto costante, depurato pertanto dell’inflazione]. La visualizzazione in Euro Reali è la più efficace ai fini dell’analisi, perché anche su un ampio orizzonte temporale, riesce a riportare l’importo delle stime, depurandole dell’inflazione, a valori pienamente raffrontabili all’attuale potere d’acquisto.

Il tasso reale di crescita del reddito determina la crescita attesa nel futuro del reddito. La rivalutazione avviene a cadenza annuale. L’importo effettivo del reddito è determinato dall’effetto composto del tasso di inflazione maggiorato del tasso reale di crescita. Ne consegue che nei casi che prevedono una contribuzione ad aliquote, anche i contributi seguiranno una evoluzione temporale similare.


Interpretazione dei risultati    ^


Dettagli contributivi ad oggi    ^

Nella sezione vengono riepilogati gli importi della contribuzione dell’anno in corso, suddivisi per fonte e rapportati alla deducibilità fiscale. L’eventuale quota di contribuzione da accantonamenti TFR non è imponibile IRPEF, mentre quella a carico del datore di lavoro intacca la massima deducibilità fiscale. Pertanto, nelle rispettive colonne a fianco ai contributi annui, sono riportati anche i massimali deducibili. Inoltre, sulla base dell’analisi fiscale è stato conteggiato anche il vantaggio fiscale conseguito nell’anno dal soggetto e il contributi netto corrispondente.

Rendita    ^

La sezione rendita vitalizia riporta la prestazione stimata al termine sia al lordo sia al netto della tassazione sostitutiva, calcolata secondo le disposizioni di legge in tema di previdenza complementare in vigore dal dicembre 2007.
Il tasso di sostituzione è calcolato come rapporto tra la rendita netta e il reddito netto dell’anno antecedente il pensionamento. Nel caso in cui l’analisi sia ereditata dal passo 1, il tasso di sostituzione è sommato anche al tasso di sostituzione netto della pensione pubblica.

Evoluzione del montante    ^

La sezione relativa alla evoluzione del montante riporta i contributi versati, suddivisi per fonte, i rendimenti maturati e il montante lordo complessivo. Inoltre viene calcolato anche il peso specifico in percentuale di ognuna di queste componenti sul montante. Il calcolo dei rendimenti ovviamente tiene conto: delle aspettative di rivalutazione del comparto, dell’incidenza dei costi diretti ed indiretti e della tassazione alla fonte applicata dal fondo (con aliquota agevolata del 11%). Nel grafico detti valori sono riportati di anno in anno dalla data di inizio contribuzione alla pensione.

Quando si attiva la versione del calcolo della contribuzione necessaria per conseguire una rendita prefissata oltre ai risultati al termine, in alto a sinistra comparirà l’importo calcolato del contributo soggettivo ottimale (in percentuale o in cifra nominale come da tipologia di contribuzione).

Vantaggio fiscale    ^

Questo calcolatore si pone l’obiettivo di analizzare anche il vantaggio fiscale complessivo conseguibile dalla tassazione differita, propria del sistema di previdenza complementare. La nuova normativa fiscale, entrata in vigore nel 2007, offre cospicue agevolazioni sia in fase di contribuzione, sia in fase di erogazione delle prestazioni. La deducibilità della contribuzione soggettiva dall’IRPEF e la tassazione separata ed agevolata delle rendite pensionistiche, comporta che il bilancio complessivo e definitivo dei vantaggi si ha solo al momento di percezione delle prestazioni. Nel calcolo dei vantaggi potremmo affermare che ogni versamento soggettivo può essere visto come somma della quota parte netta e della quota parte di recupero fiscale. Per stimare efficacemente il vantaggio fiscale, si va inizialmente a suddividere il montante in quote proporzionali alle varie voci di contribuzione. La quota TFR sarà proporzionale alla somma degli accantonamenti TFR, la quota di montante datoriale idem, la quota relativa al soggetto che viene suddivisa in quota da vantaggio fiscale e quota dalla contribuzione netta. Questa conteggio è replicato di anno in anno.

Alla decorrenza della pensione a questa somma si detrae la tassa nominale calcolata sul totale dei contributi soggettivi versati. Si ottiene pertanto la quota teorica netta di montante attribuibile al vantaggio fiscale.

“Vantaggio fiscale finale da imposte risparmiate” - pari alla la differenza tra il montante delle imposte risparmiate durante gli anni di contribuzione dedotto il valore delle imposte teoriche dovute (il valore per le imposte e per il montante è un valore teorico perché la rendita verrà effettivamente percepita negli anni a venire fino alla speranza di vita).

“Quota Netta Azienda” - quota del montante derivante (al netto delle rispettive imposte) dal contributo aziendale. Questa voce non è riconducibile ad un beneficio fiscale diretto, ma rappresenta un plus riconducibile in linea di principio all’introduzione della previdenza complementare.

“Montante Residuo Netto” - per differenza quello che resta del montante complessivo dedotto le quote riportate sopra e al netto delle tasse residue (principalmente contributi TFR e contributi soggettivi netti).

Anche in questa sezione tutti i dati possono essere mostrati ad Euro Reali/Correnti con la semplice selezione dall’apposto tasto sulla barra delle funzioni. È particolarmente importante in questi casi la visualizzazione in valori reali che da una stima effettiva della redditività della tassazione differita.

Per maggiore dettaglio nella griglia sottostante viene riportato lo sviluppo del montante complessivo e il corrispondente scorporo nelle singole componenti con riferimento alle diverse voci di contribuzione:
[Montante] è la colonna relativa allo sviluppo del montante frutto di tutti i versamenti e rendimenti maturati nel tempo.
[Netto Sogg.] Riporta il montante riferito al contributo soggettivo netto negli anni (quindi solo quello personale al netto dei rimborsi di imposte conseguite di anno in anno in dichiarazione dei redditi).
[Risp. Fisc.] Riporta la quota del montante (comprensivo dei rendimenti maturati) attribuibile alle imposte risparmiate di anno in anno.
[Azienda] Riporta il montante dell’eventuale contributo Aziendale negli anni. Si evidenzia che tale contributo è di fatto in regime di neutralità fiscale essendo onere deducibile (su cui grava a carico dell’azienda un imposta solidale del 10%). Si sottolinea che il contributo aziendale concorre (in quanto deducibile) alla riduzione del tetto massimo di deducibilità a favore del contributo soggettivo.
[TFR] Riporta il montante dell’eventuale accantonamento TFR (trattamento di fine rapporto) negli anni. L’accantonamento TFR non incide sulla deducibilità in quanto non concorre alla formazione del reddito.

Vantaggio fiscale TFR    ^

“Vantaggio fiscale da conversione TFR” – per i lavoratori dipendenti che impiegano il TFR nella previdenza complementare, il vantaggio è pari alla la differenza tra quanto maturano gli accantonamenti TFR al netto delle tasse nel fondo e tra quanto avrebbero maturato gli stessi in azienda con le norme di rivalutazione del TFR. In questo caso il calcolo si fa nei due scenari a confronto.

Per i due scenari ovviamente la somma degli accantonamenti è sempre la stessa. I rendimenti nel fondo sono calcolati come differenza tra il montante attribuibile agli accantonamenti TFR e la somma degli stessi. Le rivalutazioni annuali del monte TFR tradizionale sono calcolati con il tasso pari al 75% dell’inflazione più 1,5% e successivamente ridotti della tassa sostitutiva dell’11%. Al pensionamento le due forme scontano tassazioni differenti: la previdenza complementare ha l’aliquota del 15% eventualmente ridotta fino al 9%, mentre il TFR tradizionale sconta un aliquota molto più alta, pari all’aliquota media IRPEF dell’ultimo quinquennio ante pensione (pertanto non meno del 23% previsto per la prima fascia IRPEF). Deducendo dall’importo lordo le tasse di competenza si ottiene l’importo netto. La differenza tra gli importi netti nei due casi rappresenta il vantaggio (teorico) dal migliore trattamento fiscale e dalle eventuali maggiori performance riservate alla previdenza complementare. Anche in questo caso va sottolineato che il raffronto è teorico in quanto la prestazione della previdenza complementare può risultare vincolata alla formula di erogazione in rendita vitalizia, mentre il TFR è sempre restituito in capitale.



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