Principali Novità sulle Pensioni del 2024
Con la Legge di Bilancio 2024, Legge n. 213 del 2023, si attendevano importanti novità in tema di previdenza, la Riforma che si rinvia ormai da tempo, ed invece sono state solamente apportate modifiche restrittive su alcuni canali già in vigore sia in termini di requisiti, che di decorrenza nonché sul calcolo dell’assegno.
Dal primo gennaio 2024 è confermata Quota 103, ma con ricalcolo contributivo sull’intera posizione, Opzione Donna continua ad essere destinata alla stessa classe di lavoratrici, ma che hanno maturato i 35 anni di contribuzione nel 2023. Requisiti meno stringenti per conseguire la pensione di vecchiaia per i lavoratori che hanno iniziato dopo il 1996, ma con corrispondente inasprimento sui requisiti d’importo per anticipare la pensione. Cambia anche leggermente il meccanismo delle rivalutazioni delle pensioni in essere.
Vediamo più in dettaglio i vari interventi:
- Pensione Anticipata Quota 103
Proroga di un anno per la Pensione Anticipata Flessibile - Quota 103 conseguibile sempre con 62 anni di età e 41 anni di contribuzione . Tuttavia, per questo canale di uscita ci sono delle importanti novità che lo renderanno più penalizzante per chi vi aderirà a partire dal primo gennaio 2024:
- l’intera pensione sarà calcolata con il sistema contributivo . Ciò significa che anche per coloro che hanno iniziato a contribuire prima del 1996, la pensione non sarà più calcolata con il sistema misto: sistema retributivo sulle anzianità acquisite fino al 31 dicembre 1995 (31 dicembre 2011 se sussistono almeno 18 anni di contributi al 31.12.1995) e contributivo sulla restante anzianità, ma verrà applicato il calcolo contributivo sull’intera posizione accredita.
- la misura dell’assegno non potrà risultare superiore a 2.272 € euro lordi al mese (cioè quattro volte il trattamento minimo Inps ) sino al compimento dell’età prevista per il pensionamento di vecchiaia, cioè 67 anni. Nel precedente impianto normativo l’importo limite era pari a cinque volte il trattamento minimo (cioè 2.840 €).
Rispetto alle precedenti regole, che comunque rimangono valide per chi ha maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2023, cambiano anche le finestre mobili previste per il conseguimento del trattamento. Una volta maturati i requisiti il primo rateo pensionistico sarà percepito trascorsi:
- sette mesi per i dipendenti del settore privato e gli autonomi (tre mesi per chi matura i requisiti entro il 31.12.2023);
- nove mesi per i dipendenti pubblici (sei mesi fino al 31.12.2023).
Rimane confermato anche per il 2024 l’incentivo al posticipo al pensionamento, ossia la facoltà per l’assicurato di optare per la corresponsione in busta paga della quota di contribuzione IVS a suo carico (in genere il 9,19%).
Quota 103 subisce una penalizzazione notevole con l’obbligo di ricalcolo contributivo. In una posizione standard, per ottenere circa 18 mesi di anticipazione della pensione (differenza tra requisiti di quota 103 e pensione anticipata per gli uomini), si deve accettare una riduzione delle quote A e B nell’ordine del 40%, che sull’intero ammontare della pensione lorda annua si traduce in una perdita del 18% - 20%. Dopo circa 5 anni dalla decorrenza il vantaggio del pensionamento anticipato risulta svanito.
- Opzione Donna a 61 anni
Confermata la stretta per le donne lavoratrici che vogliono anticipare il pensionamento. Facoltà riservata alle donne che entro il 31 dicembre 2023 hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età anagrafica di almeno 61 anni (requisito innalzato di un anno, che lascia invariata la classe delle nate entro il 1962) , ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni, e che si trovano in una delle seguenti condizioni:
- a) caregivers:assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi della L. 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
- b) invalide civili: hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74%;
- c) sono lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per le lavoratrici di cui alla presente lettera la riduzione massima di due anni del requisito anagrafico di sessanta anni di cui all'alinea del presente comma si applica a prescindere dal numero di figli
Rimane fermo il ricalcolo contributivo sull’intera posizione maturata e l’applicazione della finestra mobile per la decorrenza di pensione: 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e 18 mesi per le autonome.
Anche in questo caso chi ha maturato i requisiti con le vecchie regole, il diritto a pensione rimane cristallizzato.
- Pensioni contributive di vecchiaia ed anticipate
Per i contributivi puri, ossia tutti quei lavoratori che hanno iniziato a contribuire dopo il 31.12.1995 è stato ridotto il limite previsto dalla Legge Fornero relativo all’importo della pensione di vecchiaia. Il nuovo limite scenda da 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale all’importo della pensione sociale. Pertanto, a partire dal primo gennaio 2024 per questi soggetti la pensione di vecchiaia ordinaria è conseguibile al compimento dei 67 anni di età e con almeno 20 anni di contribuzione, se di importo superiore all’assegno sociale.
È prevista invece una stretta per le pensioni di vecchiaia anticipata contributive conseguibili con 64 anni di età e 20 anni di contribuzione. Sale infatti a 3 volte l’assegno sociale il limite di importo per questo canale di uscita anticipato. Rimane a 2,8 volte se si tratta di lavoratrici madri con un solo figlio e scende a 2,6 volte in presenza di almeno due figli.
- È introdotta la finestra mobile: il trattamento di pensione anticipata decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti previsti.
- Oltre al requisito di età, anche quello contributivo dei 20 anni dovrà essere adeguato all’incremento della speranza di vita rilevato dall’ISTAT.
Inoltre, a partire dal 2024 per la pensione di vecchiaia anticipata sono previste nuove restrizioni. Qualora dal calcolo contributivo l’importo della pensione risultasse superiore a cinque volte il trattamento minimo Inps (circa 2.840 euro lordi al mese), fino al compimento dell’età pensionabile di vecchiaia, l’assegno verrà decurtato a tale importo. Fino ad oggi non sussisteva alcun limite in merito.
- Rivalutazione pensioni
Per quanto riguarda le indicizzazioni delle pensioni al costo della vita viene confermato in parte quanto disciplinato con la precedente Legge di Bilancio ad eccezione che per le pensioni superiori a 10 volte il Trattamento Minimo INPS. Per questi trattamenti la percentuale di rivalutazione riconosciuta scende dal 32% al 22%. Confermate invece le aliquote vigenti per fasce: 100% sino a 4 volte il TM; 85% da 4 a 5 volte il TM; 53% da 5 a 6 volte il TM; 47% da 6 a 8 volte il TM; 37% da 8 a 10 volte il TM. In via previsionale, il tasso provvisorio stabilito dal decreto del ministero del lavoro del 20 novembre 2023 è pari a 5,4%. Pertanto, la perequazione, calcolata sull’importo complessivo di tutte le pensioni intestate al soggetto, sarà la seguente:
- 5,400% per pensione fino a 4 volte il trattamento minimo;
- 4,590% per pensione oltre 4 e fino a 5 volte il trattamento minimo;
- 2,862% per pensione oltre 5 e fino a 6 volte il trattamento minimo;
- 2,538% per pensione oltre 6 e fino a 8 volte il trattamento minimo;
- 1,998% per pensione oltre 8 e fino a 10 volte il trattamento minimo;
- 1,188% per pensione oltre 10 volte il trattamento minimo.
A titolo d’esempio, questo implica che una pensione mensile lorda del 2023 di € 5.700, nel 2024 varrà € 5.768 anziché il valore a parità di potere d’acquisto di € 6.008.
- Personale sanitario e degli Enti Locali
È stato l’argomento più discusso e che ha apportato importanti novità sulle pensioni dei lavoratori iscritti alle ex casse di previdenza amministrate dal Tesoro (CPDEL, CPI, CPS e CPUG) in possesso di meno 15 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995. Questi lavoratori subiranno la riduzione delle aliquote di rendimento della pensione, ma solo nel caso in cui maturino la pensione anticipata dal 1° gennaio 2024. Restano esclusi da questa riduzione coloro che:
- sono collocati in quiescenza d’ufficio dall’amministrazione pubblica (es. per raggiungimento dei limiti ordinamentali, 65 anni);
- accedono alla pensione con requisiti diversi dalla pensione anticipata (es. lavori usuranti e/o notturni; ape sociale);
- hanno maturato un diritto a pensione entro il 31 dicembre 2023 (es. Quota 103; pensione di vecchiaia, pensione anticipata);
- sono già in pensione al 31 dicembre 2023.
In pratica la penalizzazione della pensione avviene attraverso la sostituzione delle aliquote di rendimento (molto favorevoli contenute nella legge n. 965/1965 e nella legge n. 16/1986) applicabili per le anzianità maturate sino al 31 dicembre 1995 con aliquote meno generose.
Solo per il personale infermieristico la riduzione viene inoltre temperata in misura pari a un trentaseiesimo per ogni mese di posticipo dell’accesso al pensionamento anticipato rispetto alla prima data di decorrenza utile. In sostanza la riduzione può essere azzerata ritardando di tre anni l’accesso alla pensione anticipata.
Inoltre, non solo il calcolo delle pensioni anticipate maturate a partire dal 1 gennaio 2024 subirà una penalizzazione, ma verrà ritardata anche la decorrenza. Infatti, per tutti coloro iscritti alle ex casse di previdenza amministrate dal Tesoro (CPDEL, CPI, CPS e CPUG), anche per coloro che hanno più di 15 anni di contributi al 31 dicembre 1995, sarà applicata la finestra mobile in caso di accesso alla pensione anticipata (cioè 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne; 42 anni e 10 mesi per gli uomini; 41 anni di contributi per i lavoratori precoci). Nello specifico, l’attesa sarà di:
- 3 mesi se i requisiti sono maturati nel corso del 2024;
- 4 mesi se i requisiti sono maturati nel corso del 2025;
- 5 mesi se i requisiti sono maturati nel corso del 2026;
- 7 mesi se i requisiti sono maturati nel corso del 2027;
- 9 mesi se i requisiti sono maturati dal 2028 in poi.
Attualmente, invece, per tutti gli altri lavoratori la pensione anticipata decorre trascorsi 3 mesi dalla maturazione dei requisiti.
La riduzione dell’aliquota nel calcolo retributivo varrà dal 2024 anche per tutte le richieste di riscatto, con conseguente incremento degli oneri rispettivi.
In pratica l’aliquota retributiva che fino ad ora variava da 24,0% al 37,5% per anzianità da 0 a 15 anni, nel nuovo sistema varierà linearmente da 0% a 37,5% per le medesime anzianità. Evidentemente la penalizzazione risulterà più gravosa per anzianità inferiori.
- Nessun Incremento per la speranza di vita
Nessun aumento fino al 2026 dell’età di pensionamento perché la speranza di vita è in calo. Il Decreto del Ministero dell’Economia pubblicato il 17 ottobre sulla Gazzetta Ufficiale n. 243 non fa altro che confermare quanto già stimato dall’ISTAT con le precedenti previsioni demografiche (scenario demografico Istat mediano – base 2021). Ricordiamo, infatti, che la speranza di vita è un indice statistico calcolato dall’Istituto Nazionale di Statistica e aggiornato ogni due anni sulla base delle aspettative di vita per i 65enni. I dati elaborati dall’Istituto mostrano un calo della speranza di vita di un ulteriore mese. Nello specifico secondo le ultime previsioni demografiche (scenario demografico Istat mediano – base 2022) sarà nullo, oltre che l’incremento previsto per il biennio 2025-2026, anche quello per il biennio successivo 2027-2028. Istat stima un adeguamento cumulato al 2084 pari complessivamente a 4 anni e 8 mesi per i requisiti anagrafici e di 4 anni e 3 mesi per il requisito contributivo per l’accesso al pensionamento anticipato indipendentemente dall’età anagrafica (la differenza dell’adeguamento cumulato rispetto ai requisiti anagrafici è dovuta alla disapplicazione prevista dal DL n. 4/2019 dell’adeguamento alla variazione della speranza di vita del requisito contributivo per l’accesso al pensionamento anticipato indipendente dall’età).
I requisiti di accesso alla pensione collegati alla speranza di vita resteranno invariati. Il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia resterà fermo a 67 anni. Per la pensione anticipata contributiva l’età è di 64 anni e 71 anni per la vecchiaia massima.
- Revisione scaglioni IRPEF e detrazioni fiscali
il decreto legislativo n. 216/2023 dispone l’attuazione del primo modulo di riforma dell’Irpef e di altre misure in tema di imposte sui redditi. Tra le novità più rilevanti vi sono la riduzione degli scaglioni di imposta e la diminuzione delle detrazioni per oneri per i contribuenti titolari di un reddito oltre 50mila euro.
- Revisione della disciplina dell’IRPEF
Il decreto prevede, per l’anno 2024, nuovi scaglioni di reddito ed aliquote, per il calcolo dell’imposta lorda, in sostituzione di quelli in essere.
Dal 2024 |
Fino al 2023 |
Scaglioni di reddito |
Aliquota |
Scaglioni di reddito |
Aliquota |
fino a 28.000 € |
23% |
fino a 15.000 |
23% |
da 15.000 a 28.000 € |
25% |
da 28.000 a 50.000 € |
35% |
da 28.000 a 50.000 € |
35% |
oltre 50.000 € |
43% |
oltre 50.000 € |
43% |
Sempre per il 2024, inoltre, la detrazione per lavoro dipendente è innalzata da 1.880 euro (se il reddito complessivo non supera 15mila euro) a 1.955 euro.
- Revisione della disciplina delle detrazioni fiscali
Per i contribuenti titolari di un reddito complessivo (al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze) superiore a 50mila euro, l'ammontare della detrazione dall'imposta lorda, per il 2024, in relazione ad una serie di oneri, è diminuito di un importo pari a 260 euro. Si tratta degli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19% cento dal Tuir o da qualsiasi altra disposizione fiscale, fatta eccezione per le spese sanitarie, delle erogazioni liberali in favore dei partiti politici e dei premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi.
Epheso I.A. - 2024
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